PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pubbliche amministrazioni a ordinamento militare anche nei rapporti tra queste e il personale dipendente».